1. In materia di efficacia della legge penale nello spazio, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la legge italiana si applichi a chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno, dal diritto comunitario e dal diritto internazionale;
b) prevedere che la legge italiana si applichi altresì a tutti coloro che commettano il reato all'estero nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge o dal diritto internazionale;
c) prevedere che le navi e gli aeromobili italiani siano considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera;
d) prevedere che il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisca sia, in tutto o in parte rilevante, ivi posta in essere ovvero si sia ivi verificato l'evento.